Dall’“Intervista con Fabio Panetta”, membro del Comitato Esecutivo di Banca Centrale Europea, a Der Spiegel del 9 febbraio 2021, riportata sul sito istituzionale della BCE
* * *
Dopo l’annuncio[1] di Christine Lagarde dello scorso gennaio, secondo cui l’Eurozona avrà l’euro digitale entro i prossimi 5 anni, Fabio Panetta, membro del Comitato Esecutivo della BCE, ha illustrato a Der Spiegel ragioni e propositi della nuova CBDC (c.d. Central Bank Digital Currency) europea, unitamente ad alcuni importanti dettagli su come sarà il nuovo euro; visto anche l’ampio riscontro della recente consultazione pubblica arrivata a circa 8.000 responsi, un record per una consultazione pubblica europea.
Il Dott. Panetta ha sottolineato a Der Spiegel che la predisposizione dei cittadini dell’Unione, ad integrare l’uso del contante con strumenti di pagamento digitali, sarebbe ormai favorita dall’abitudine all’uso di servizi finanziari sempre più personalizzati e convenienti, ma, di contro, spiccatamente insidiosi per la privacy di centinaia di milioni di cittadini. E, l’esigenza di protezione dei dati personali sarebbe una delle preoccupazioni principali emerse con la menzionata consultazione pubblica.
Al riguardo, il Dott. Panetta ha riferito che tale tematica riflette importanti questioni di interesse pubblico e strategico. Prima fra tutte, l’impegno sempre più frequente dell’industria digitale (perlopiù, controllata da enti e server non europei) sulle emissioni di stablecoin proprietarie; che, per la loro diffusione su scala globale, grado di penetrazione nel mercato e volumi esponenziali di dati finanziari interessati, si presentano anche come potenziali veicoli di trasmissione di risorse da un mercato ad un altro.
Se le stablecoin “private” saranno disciplinate dal regolamento Mi.Ca. recentemente proposto[2] , l’euro digitale, costituendo invece un attivo verso la BCE, vedrà il coinvolgimento diretto nella sua distribuzione degli istituti bancari in partenariato con la BCE; e ciò, come sottolineato dal Dott. Panetta, garantirà non solo il valore di cambio, ma anche la protezione della riservatezza dei dati personali trattati, stante la natura degli enti coinvolti e la loro essenza di enti soggetti a controllo e vigilanza bancaria.