Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza e le aree a rischio di reato nell’emergenza Covid-19

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Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza e le aree a rischio di reato nell’emergenza Covid-19

Premessa

Lo stato di emergenza dovuto al propagarsi del Covid-19 ha inevitabilmente coinvolto l’attività di imprese, società, enti, che costituiscono il tessuto economico del Paese. In tale contesto, assumono un ruolo fondamentale gli Organismi di Vigilanza e gli organi di controllo lato sensu intesi, presenti nella struttura organizzativa delle diverse realtà societarie.

Lo scenario attuale obbliga il mondo delle imprese ad effettuare un’attenta valutazione dei rischi di reato con la prospettiva di inserire, se del caso, nuovi presidi nel modello 231 e/o di rafforzare quelli esistenti. A tal proposito, il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”,  sottoscritto da Governo e Parti sociali il 14 marzo e successivamente aggiornato il 24 aprile, rappresenta una sorta di vademecum a cui necessariamente occorrerà far riferimento.

Aree sensibili e rischi di reato

L’emergenza epidemiologica investe, a livello trasversale, l’intera attività economica della realtà societaria. Le tipologie di rischio che andranno maggiormente attenzionate al fine di effettuare un’adeguata e opportuna mappatura sono: il rischio sanitario da contagio, il rischio finanziario derivante dall’esigenza di liquidità avvertita dalle imprese, nonché il rischio di infiltrazione criminale derivante dalla criminalità organizzata sempre pronta ad insinuarsi tra crisi economica ed esigenze imprenditoriali. Ciò detto, diverse sono le aree sensibili che necessiteranno di un opportuno screening volto ad accertare se la realtà societaria abbia già posto in essere – o dovrà porre in essere – presidi adeguati a fronteggiare le rischiosità poc’anzi evidenziate. Si pensi all’acquisto di beni e servizi, alla gestione del personale, alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla gestione dei flussi finanziari, alla gestione delle attività di business, alla gestione della fiscalità, alla gestione dei sistemi informatici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i reati astrattamente configurabili in tale contesto possono essere:

Artt. 24, 25 D. Lgs. 231/2001

La diffusa esigenza di liquidità del tessuto imprenditoriale del Paese, potrebbe facilitare la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione attraverso fenomeni corruttivi e/o costituendo falsi presupposti per l’accesso a finanziamenti stanziati dallo Stato;

Art. 24 bis D. Lgs. 231/2001

Le modalità di lavoro agile o smartworking, presupponendo il largo uso di strumenti informatici, potrebbe dare adito alla commissione di reati informatici;

Art. 25 ter D. Lgs. 231/2001

L’esigenza di liquidità potrebbe condurre, altresì, alla configurazione di reati societari ad esempio legati ad una non corretta informativa societaria con la predisposizione di rendiconti finanziari non veritieri al fine di accedere a finanziamenti erogati dalle banche;

Art. 25 bis1 D. Lgs. 231/2001

L’incremento di fabbisogno di determinati categorie di beni, come ad esempio i Dispositivi di Protezione Individuale, c.d. DPI, potrebbe facilitare la commissione di reati contro l’industria e il commercio;

Art. 24 ter D. Lgs. 231/2001

Le organizzazioni criminali trovano spesso terreno fertile in situazioni di crisi potendo mettere a disposizione degli imprenditori liquidità immediatamente spendibile e/o offrendo partnership nelle imprese;

Art. 25 septies D. Lgs. 231/2001

Ai sensi dell’art. 42 del D.L. n° 18 del 17.03.2020, l’infezione da Covid-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio ai sensi del D. Lgs. 81/08. Il rischio di contagio, pertanto, costituisce un nuovo profilo di rischio biologico che impone una valutazione specifica ai sensi del D. Lgs. 81/08 e l’adozione di adeguate misure allo scopo di prevenire i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose);

Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001

L’esigenza di liquidità – ancora una volta – potrebbe dare adito alla predisposizione di situazioni contabili non corrispondenti alle norme sulla contabilità, all’effettuazione di operazioni non registrate o non adeguatamente identificate, tali da configurare reati tributari di recente introduzione nel Decreto Legislativo n. 231/2001.

Cosa può fare l’Organismo di Vigilanza

Nell’attuale contesto emergenziale, la continuità di azione a cui l’Organismo di Vigilanza è sovente richiamato, costituisce ancor di più un’attività essenziale poiché, il continuo susseguirsi di norme e provvedimenti (Decreti del Consiglio dei Ministri, Ordinanze Regionali), richiede un costante controllo di compliant tra i protocolli adottati dall’ente e gli atti legislativi emanati.

L’OdV dovrà intensificare i flussi informativi e comunicativi con l’organo amministrativo, con gli altri organi controllo (ad esempio con il Collegio Sindacale) e con i soggetti aziendali preposti alle aree di rischio individuate (ad esempio, con riferimento al rischio sanitario, è auspicabile che ci sia un continuo confronto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il c.d. Comitato Rischi costituito in seno all’azienda). Al fine di verificare l’adeguatezza dei presidi adottati, l’Organismo di Vigilanza potrebbe, altresì, commissionare un parere tecnico-scientifico (nell’ambito del budget stanziato dalla società) a soggetti specializzati i quali potranno dare un contributo significativo nella dimensione organizzativa dell’azienda nel contenimento del rischio sanitario.

Qualora venissero riscontrate eventuali criticità l’OdV, in ossequio al suo dovere di vigilanza, controllo e monitoraggio, raccomanderà tempestivamente all’organo amministrativo di attivarsi suggerendo, se del caso, soluzioni che possano limitare le rischiosità riscontrate.

Marco Conti