Infortunio sul luogo di lavoro: sussiste la responsabilità dell’ente per il lavoratore con mansioni diverse da quelle pattuite

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Infortunio sul luogo di lavoro: sussiste la responsabilità dell’ente per il lavoratore con mansioni diverse da quelle pattuite

(Cass. Pen., Sez. IV, 21 febbraio 2022, n. 5869)

La Sezione IV della Corte di Cassazione – con la sentenza indicata in epigrafe – si è pronunciata sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente, in occasione di un procedimento per lesioni colpose ex art. 25 septies D. Lgs. 231/2001, cagionate per aver adibito il lavoratore a mansioni diverse da quelle pattuite.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Napoli pronunciava sentenza di condanna, dal momento che l’ente aveva destinato un custode a mansioni edili non rientranti nelle sue competenze e, in ragione della mancanza di attrezzatura ad hoc, il lavoratore aveva riportato lesioni, dopo essere caduto dal pontile mentre eseguiva lavori di tinteggiatura. L’ente proponeva ricorso avverso la sentenza di secondo grado, ritenendo di non aver avuto alcun interesse o vantaggio dalla destinazione del custode a mansioni edili, dato che aveva già incaricato una ditta per la tinteggiatura e non aveva, dunque, conseguito alcun risparmio di spesa, come ritenuto dalla Corte d’Appello.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso presentato dall’ente, soffermandosi sulla disciplina dei presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente ex art. 5 D. Lgs. 231/2001, in ipotesi di destinazione del lavoratore a mansioni esulanti dal contratto di lavoro.

In tal senso, gli Ermellini hanno affermato che “la Corte d’Appello ha ben esplicato come vi fosse un chiaro interesse da parte dell’ente in relazione alla condotta colposa dell’agente, costituito dal risparmio di spesa derivante dall’aver utilizzato un proprio dipendente per lo svolgimento di mansioni (lavori edili in quota) esulanti da quelle previste dal suo contratto di lavoro (custode). Non vi è poi prova in atti che i lavori di tinteggiatura fossero stati commissionati ad una ditta specializzata, come genericamente dedotto dal ricorrente”. In base a quanto premesso, la Corte ha ritenuto provato l’interesse dell’ente alla commissione del reato presupposto, da individuarsi nel risparmio di spesa relativo alla destinazione del lavoratore a mansioni diverse da quelle pattuite.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha ritenuto l’infondatezza del predetto motivo di ricorso; tuttavia – essendo decorso il termine di prescrizione ex art. 22 D. Lgs. 231/2001 – ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata, per essere l’illecito amministrativo estinto per intervenuta prescrizione.

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