A seguito della delibera Consob n. 22008 del 22 settembre 2021, a partire dal 25 ottobre 2021 sono entrate in vigore le modifiche al Regolamento mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana.
Le novità di cui sopra riguardano: i) i requisiti di ammissione relativi ai FIA; ii) la messa a punto della definizione e dell’ambito di applicazione delle operazioni di Reverse Merger; iii) l’estensione della modalità di negoziazione ancorata al NAV ai FIA retail; iv) aspetti concernenti la revisione legale dei conti effettuata da revisori di Paesi terzi.
Con riguardo al punto i) si segnalano solo alcune delle novità intervenute. In particolare, ai fini dell’ammissione alla quotazione sul Euronext MIV Milan di Borsa italiana, il FIA dovrà disporre di un ammontare pari ad almeno 25 milioni di euro di patrimonio raccolto mediante l’offerta di azioni o di quote e/o di patrimonio valorizzato al NAV; il requisito del flottante può essere derogato nel caso in cui l’ammissione abbia ad oggetto azioni o quote di un FIA mono-comparto o di un comparto di FIA multi-comparto che intenda raccogliere al momento della quotazione una parte del patrimonio che sia almeno pari al 75% del NAV, purché in misura non inferiore ai 50 milioni di euro di controvalore.
Inoltre, la delibera modifica altresì alcuni aspetti concernenti le informazioni da produrre ai fini dell’ammissione di azioni o quote di FIA a seguito di presentazione della domanda di ammissione.
Con riguardo al punto ii) le ipotesi previste nella definizione di Reverse Merger prevista nel Regolamento non possono ritenersi tassative.
Con riguardo al punto iii) la modifica apportata alle modalità di negoziazione degli strumenti ammessi presso l’Euronext MIV Milan Segmento Professionale si estenderanno anche con riferimento ai FIA non riservati a investitori professionali di nuova ammissione sul mercato Euronext MIV Milan di Borsa italiana.
In particolare, per gli strumenti diversi dalle SPAC, verrà considerata la nozione di prezzo indicativo in sostituzione della nozione di prezzo di riferimento. Il prezzo indicativo, che rappresenta il prezzo pari all’ultimo valore unitario del NAV pubblicato dell’emittente, dovrà essere aggiornato e comunicato dall’emittente almeno ogni sei mesi o comunque qualora si verifichino eventi che possano incidere significativamente sulla valorizzazione del NAV.
Infine, con riguardo al punto iv), salvo nei casi previsti dal Regolamento, la produzione di effetti giuridici in Italia delle relazioni di revisione emesse da un revisore o ente di revisione contabile di Paese terzo per un emittente avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano sarà condizionata dal fatto che tali enti siano iscritti all’apposito registro tenuto dal MEF.